STATUTO GD

STATUTO NAZIONALE GIOVANI DEMOCRATICI


CAPO I

Principi e soggetti della democrazia interna

Articolo 1.

Principi della democrazia interna

1. I “Giovani Democratici” – GD – sono l’organizzazione politica giovanile del Partito Democratico così come disposto dagli artt. 31 e 47 dello Statuto nazionale del Partito Democratico. Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici condividono, rispettano e promuovono i principi cardine della costituzione repubblicana, impegnandosi a garantire in ogni sede: la libertà ed il rispetto dei diritti umani, la libertà religiosa, il rispetto delle differenze di ogni genere, senza distinzione di sesso di origine etnica, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale, di condizioni personali e sociali. I Giovani Democratici sostengono la pace ed il rifiuto della guerra come mezzo per la risoluzione di conflitti tra Popoli e Paesi. I Giovani Democratici mirano ad un’integrazione europea basata sui principi cardine del federalismo europeo, e quindi sostengono politiche di collaborazione con le organizzazioni politiche progressiste e democratiche dei paesi europei e dei paesi affacciati sul mare mediterraneo. I Giovani Democratici mirano inoltre alla collaborazione su scala internazionale con tutti i soggetti giovanili progressisti, socialisti e democratici. I Giovani Democratici mirano ad una realizzata equità sociale, ad uno sviluppo che parta dal rispetto dell’ambiente, ad una democrazia che sia fattivamente rappresentativa, alla centralità dell’istruzione come mezzo di integrazione del cittadino nella società. I Giovani Democratici riconoscono come fondamentale il valore della solidarietà e assumono come mezzi indispensabili alla sua promozione il volontariato sociale e la cooperazione. I Giovani Democratici riconoscono come radici fondanti dell’identità del Paese e della propria associazione il Risorgimento italiano e la Resistenza. I Giovani Democratici intendono contribuire, mediante la loro azione volontaria, a promuovere la rappresentanza del mondo giovanile, di tutela dei suoi diritti e di diffusione delle sue istanze.

2. I Giovani Democratici promuovono la partecipazione politica dei ragazzi e delle ragazze di età compresa tra i 14 e i 29 anni garantendo pari opportunità e pari dignità a tutti. Inoltre I Giovani Democratici si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione politica paritaria delle giovani donne e dei giovani uomini favorendola a tutti i livelli e negli organismi dirigenti.

3. Al loro interno i Giovani Democratici riconoscono e rispettano il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche come parte essenziale della vita democratica dell’organizzazione, e riconoscono pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le diverse abilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.

4. I Giovani Democratici assicurano ad ogni iscritto trasparenza e rapidità nell’informazione circa le decisioni assunte ad ogni livello. Gli atti deliberativi, i documenti inerenti a campagne politiche, i verbali delle riunioni devono essere accessibili a tutti gli aderenti all’associazione. I Giovani Democratici quindi si impegnano a rendere consultabili i documenti oggetto di delibera dei rispettivi organi con un anticipo di almeno 3 giorni dallo svolgimento della riunione, e si impegnano a rendere pubbliche le decisioni ufficiali assunte ad ogni livello entro 10 giorni dallo svolgimento di tali riunioni. Le riunioni ad ogni livello vengono convocate a fronte di un chiaro ordine del giorno, preventivamente e tempestivamente comunicato. Per perseguire questo scopo i Giovani Democratici si candidano ad essere avanguardia, all’interno del partito, nell’uso delle tecnologie della comunicazione.

5. I Giovani Democratici promuovono la partecipazione politica delle giovani generazioni, la circolazione delle idee e delle opinioni, l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.

Articolo 2.
Soggetti fondamentali della vita democratica dell’organizzazione

1. I Giovani Democratici hanno il compito di rispondere alle molteplici forme di partecipazione dell’universo giovanile, dotandosi dei mezzi necessari allo scopo. Ai fini del presente Statuto, si riconosce come primo strumento di adesione all’organizzazione giovanile l’iscrizione all’organizzazione mediante il ritiro della tessera.

2. Lo status di iscritto, le modalità di iscrizione, di ritiro della tessera nonché di una corretta composizione delle anagrafi locali e nazionali sono contenute nel regolamento per il tesseramento.

2.1 Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici hanno il diritto di:

a) partecipare all’elezione dei Segretari e delle Assemblee del loro circolo e degli altri livelli territoriali;

b) essere consultati sulla scelta delle candidature dei Giovani Democratici a qualsiasi carica istituzionale elettiva;

c) votare nei referendum riservati agli iscritti;

d) partecipare alla formazione della proposta politica dell’organizzazione e alla sua attuazione;

e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;

f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna dell’ organizzazione ;

g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta;

h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.

2.2 Gli iscritti e le iscritte ai Giovani Democratici hanno il dovere di:

a) partecipare attivamente alla vita democratica dell’ organizzazione;

b) contribuire al finanziamento dell’ organizzazione versando con regolarità la quota annuale di iscrizione; qualora eletti nelle istituzioni i giovani democratici versando una percentuale concordata con il livello territoriale di riferimento;

c) favorire l’ampliamento delle adesioni all’ organizzazione e della partecipazione ai momenti aperti a tutti i ragazzi;

d) rispettare la carta di cittadinanza sottoscritta con il partito

e) impegnarsi attivamente per favorire la militanza e la crescita degli iscritti ai Giovani Democratici;

f) essere esempio di correttezza nell’interpretazione della vita di partito e dell’organizzazione ed, eventualmente, nello svolgimento dei compiti connessi con l’assunzione a cariche pubbliche;

Suddetti diritti e doveri sono riportati nel regolamento per il tesseramento.


CAPO II
Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali

Articolo 3.
Segretario o Segreteria nazionale

1. Il Segretario nazionale ha il compito di rappresentare politicamente l’organizzazione, è responsabile dell’attuazione del programma, della linea politica dei Giovani Democratici ed è responsabile dell’utilizzo del simbolo e del nome dell’organizzazione. Esso è inoltre garante del pluralismo e dell’unità politica dell’organizzazione.

2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, viene destituito, si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione nazionale, la Direzione decide, tramite votazione, se eleggere un nuovo Segretario per la restante parte del mandato o avviare la procedura congressuale. Nel primo caso, l’elezione del nuovo Segretario dovrà avvenire in Assemblea a scrutinio segreto, con apposito regolamento votato dalla Direzione, nel secondo caso il presidente della Direzione, in accordo con l’Esecutivo nazionale, si impegna a convocare la Direzione entro 30 giorni dalla destituzione del Segretario, per approvare il regolamento congressuale.

3. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni. Il mandato Segretario Nazionale dura tre anni, fino alla convocazione del congresso da parte della direzione nazionale mediante un regolamento congressuale.

4. Nel caso di normale decorso del mandato, l’esecutivo in carica, nei limiti dei tre anni di mandato del segretario, è incaricato di convocare la direzione per proporre regolamento congressuale e modalità di svolgimento del congresso.


Articolo 4.
Assemblea congressuale

1. L'Assemblea congressuale è composta da delegati, eletti sulla base di un apposito regolamento congressuale. Nelle assemblee congressuali a livello di Regione o Provincia autonoma, sono eletti i delegati all’assemblea nazionale spettanti a tale regione.

2. L'Assemblea congressuale rimane in carica fino alla convocazione del successivo Congresso, mantenendo una funzione di carattere consultivo sulle scelte di indirizzo politico. Il Congresso si svolge ogni 3 anni.

3. L’Assemblea in via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

4. L'Assemblea congressuale può, in conseguenza del capo 2, articolo 1 comma 2, procedere all’elezione di un nuovo segretario con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed a scrutinio segreto.

5. L'Assemblea congressuale, in prima seduta, elegge un ufficio di presidenza, composto da almeno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario Verbalizzante. L’elezione del suddetto organo dovrà avvenire secondo mozione d’ordine presentata all’inizio dei lavori dell’assemblea.

6. L’Assemblea Congressuale è regolarmente costituita alla presenza del 40% degli aventi diritto. L’Assemblea, qualora regolarmente costituita, delibera sempre a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto”.


Articolo 5.
Esecutivo nazionale

1. L’Esecutivo nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.

2. I membri dell’Esecutivo nazionale sono eletti dalla Direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. L’Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

3. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne all’Esecutivo debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione nazionale.


Articolo 6.
Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è l’organo d’indirizzo politico. Essa assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell’ esecutivo.

2. Il numero e le modalità di elezione dei membri della direzione sono stabilite dall’ assemblea congressuale in sede di congresso, rispettando il regolamento congressuale.

3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario nazionale; i membri dell’Esecutivo nazionale, i Segretari regionali e delle aree metropolitane. Il Segretario nazionale può chiamare a farne parte, senza diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell’associazionismo, delle imprese. La Direzione nazionale può dar vita a (suoi) organi interni per organizzare la propria attività.

4. La Direzione Nazionale, ha il compito di eleggere a maggioranza dei presenti, tra i suoi componenti, il proprio Presidente, il Vice Presidente e il Segretario di Presidenza, addetto a redigere il verbale. Il Presidente, in accordo con il Segretario Nazionale, convoca le riunioni della Direzione e ne coordina i lavori. In via straordinaria il Presidente può convocare la Direzione, qualora lo richiedano almeno due quinti dei suoi membri.

5. La Direzione nazionale può presentare all'Assemblea congressuale una mozione di sfiducia al Segretario. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da 2\5 dei membri della Direzione, facenti parte di almeno 8 Unioni Regionali Differenti e approvata da maggioranza semplice degli aventi diritto.

6. L’esecutivo, o il presidente e l’esecutivo, a seconda dei casi previsti nel capo 2 articolo 1, hanno il compito di redigere il regolamento congressuale. Tale regolamento deve essere approvato dalla Direzione con la maggioranza di 2\3 dei votanti almeno 3 mesi prima della data di convocazione del Congresso.


Articolo 7.
Conferenza dei Segretari regionali

1. La Conferenza dei Segretari regionali è organo di rappresentanza federale dell’organizzazione, di consultazione sul coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale ed i regionali.

2. La Conferenza è presieduta da un suo componente membro di diritto dell’esecutivo ed eletto dai membri della Conferenza a maggioranza assoluta dei componenti. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.

3. La Conferenza esprime pareri non vincolanti sulle scelte politiche ed organizzative del gruppo dirigente nazionale, che incidono in maniera rilevante sulla sfera regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.


Articolo 8.
Poteri sostitutivi

1. Organi di commissariamento sostitutivi dei livelli esecutivi interni normati nel presente Statuto possono essere istituiti per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, solamente in caso di necessità o di grave danno all’ organizzazione in seguito a ripetute violazioni statutarie o della linea politica dell’organizzazione.

2. In caso di estrema urgenza il Segretario nazionale, consultando il suo Esecutivo, può decidere di nominare un organismo di commissariamento.

3. I livelli esecutivi interni fatti oggetto di commissariamento possono presentare ricorso al Comitato nazionale dei Garanti, che è tenuto a pronunciarsi nel merito entro un mese dalla presentazione del ricorso stesso.


Articolo 9.
Organi di Garanzia

1. I Giovani Democratici si dotano di un Comitato nazionale dei Garanti, composto da 21 membri, un membro per ogni Unione Regionale e Provincie autonome. Nel caso di assenza di organismi regionali di direzione politica la Direzione Nazionale provvederà ad integrare il Comitato.

2. Nella sua prima riunione, il Comitato dei Garanti ha il compito di eleggere un presidente a maggioranza dei suoi componenti. Il Comitato dei Garanti per un puntuale svolgimento delle sue funzioni, ha il compito di eleggere un comitato ristretto, nei numeri e nelle modalità previste dalla commissione stessa.

3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti ai Giovani Democratici di riconosciuta competenza ed indipendenza. I membri del Comitato nazionale dei Garanti non possono ricoprire incarichi dirigenziali a nessun livello dei Giovani Democratici. (Segretario di Federazione, Regionale, membro della Direzione nazionale, membro dell'Esecutivo nazionale o di esecutivi territoriali).

4. Il mandato di membro della Commissione Nazionale dei Garanti decade in concomitanza con l’elezione del nuovo segretario. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna all’Organizzazione nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

5. Ogni regione provvede ad indicare il proprio membro in commissione di garanzia, convocando la Direzione Regionale. La Direzione Nazionale provvederà alla ratifica dei membri espressi dalle diverse Direzioni Regionali.

6. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanti competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto. Il Comitato dei Garanti quindi dirime le questioni in materia statutaria e vigila in merito alla corretta ed efficace attuazione delle norme statutarie e regolamentari nonché sullo svolgimento della vita democratica interna, assicurando il pieno rispetto dei diritti e dei doveri degli iscritti; visiona i dati del tesseramento delle Unioni Regionali e la rispettiva rendicontazione; approva, sentito il parere della Direzione nazionale, le misure disciplinari per garantire la corretta convivenza nell'organizzazione; l’efficace e corretto utilizzo del sistema informativo per la partecipazione.

7. In ultima istanza dei Comitato dei Garanti Giovani Democratici risponde alle norme statutarie del Partito Democratico, in accordo con l’assunzione della Carta di Cittadinanza.


CAPO III
I livelli territoriali

Articolo 10
I livelli territoriali

1. I Giovani Democratici sono un’organizzazione federale, e come tale salvaguardano l’autonomia delle strutture regionali, provinciali e locali.

2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica dei Giovani Democratici devono essere previsti almeno una Assemblea degli iscritti ed un Segretario. Primo e fondamentale criterio nella scelta del numero di componenti di altri organismi, dovrà essere l’operatività degli organismi stessi. Vanno cioè evitati organismi eccessivamente sovradimensionati per i compiti ad essi affidati.

3. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea a tutti i livelli, sia che l’elettorato attivo venga riservato ai soli iscritti sia che esso venga attribuito a tutti i simpatizzanti, avviene sulla base di un voto personale, diretto e segreto.


Articolo 11
Circoli

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita dell’organizzazione.

2. Le minime regole riguardanti la vita dei circoli sono normate nell’apposito Regolamento dei Circoli del livello Nazionale.


Articolo 12
Federazioni

1. Le Federazioni sono tenute ad armonizzare l’attività territoriale dei Circoli territoriali, a lavorare per accrescere il radicamento dell’organizzazione, a coinvolgere tutti i Circoli nell’attività dei Giovani Democratici, a promuovere iniziativa politica al livello federale.

2. Le Federazioni dovranno provvedere a comporre una anagrafe degli iscritti federale da trasmettere secondo le norme previste dallo statuto e dal regolamento per il tesseramento al livello regionale e nazionale. Nella composizione dell’anagrafe le Federazioni si fanno carico di sciogliere problemi e mancanze relative ad una non corretta stesura dell’anagrafe. Nel caso questi non vengano sciolti, il problema sarà rimandato al gruppo dirigente regionale.

3. Le Federazioni si incaricano di coinvolgere i Circoli nell’attività politica del gruppo dirigente nazionale e regionale, garantendo la massima condivisione in tutti i territori delle informazioni inerenti al dibattito politico interno, oltre all’applicazione delle norme dello statuto e dei regolamenti per una corretta vita democratica interna.

4. Per quanto riguarda Segretario federale, Assemblea federale, Direzione federale ed organismi esecutivi si richiamano alle disposizioni dei singoli Statuti regionali, da elaborarsi nel rispetto dei principi di democraticità e divisione delle competenze esplicitati dalle funzioni ed alle procedure sopra descritte nel capo 2, articolo 1, articolo 3, articolo 4, articolo 5.


Articolo 13.
Unioni Regionali

1. I Giovani Democratici riconoscono alle strutture regionali il diritto/dovere di concorrere alle decisioni di valenza nazionale dell’organizzazione. Pertanto le strutture regionali hanno autonomia di proposta politica programmatica ed organizzativa su tutte le materie non previste esplicitamente dal presente Statuto e dai regolamenti nazionali. Le Unioni Regionali possono dotarsi di un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l’attività dei Giovani Democratici nel loro ambito territoriale.

2. Le Unioni Regionali sono tenuti ad armonizzare l’attività territoriale delle federazioni provinciali, a lavorare per accrescere il radicamento dell’organizzazione, a coinvolgere tutte le province nell’attività dei Giovani democratici, a promuovere iniziativa politica al livello regionale.

3. Le Unioni Regionali si incaricano di coinvolgere le federazioni nell’attività politica del gruppo dirigente nazionale, garantendo la massima condivisione in tutti i territori delle informazioni inerenti al dibattito politico interno, oltre all’applicazione delle norme dello statuto e dei regolamenti per una corretta vita democratica interna.

4. Per quanto riguarda Segretario regionale, Assemblea regionale, Direzione regionale ed organismi esecutivi si richiamano alle disposizioni dei singoli Statuti regionali, da elaborarsi nel rispetto dei principi di democraticità e divisione delle competenze esplicitati dalle funzioni ed alle procedure sopra descritte nel capo 2, articolo 1, articolo 3, articolo 4, articolo 5.


CAPO IV
Approvazione e revisione dello statuto e norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto deve essere approvato dalla Direzione nazionale.

2. Il presente Statuto, in seguito all’ approvazione del 13/10/2009, può essere modificato dalla Direzione nazionale con una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione. In seconda convocazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Per quanto non normato nel presente statuto si fa riferimento allo Statuto del Partito Democratico.

4. I rapporti tra Partito Democratico e i Giovani Democratici sono regolati tramite apposita “Carta di Cittadinanza” approvata da entrambi. A seguito dell’approvazione della stessa da parte del partito e dell’organizzazione giovanile, la “Carta di Cittadinanza” diventa parte integrante degli Statuti di entrambi i soggetti sottoscrittori.

5. L’assemblea nazionale e tutti gli organismi eletti nel percorso iniziato con le primarie del 21 novembre 2008 terminano la loro funzione con il primo congresso dei Giovani Democratici.

· L’odierna Assemblea nazionale è composta da mille persone. L’Assemblea nazionale si esprime su questioni di indirizzo della politica dell’organizzazione attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale. In via straordinaria deve essere convocata se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti. L’Assemblea nazionale è chiamata ad eleggere il nuovo segretario, nei casi e con le modalità previste dal capo 2 articolo 1 comma 2. Il mandato di componente della Assemblea nazionale dura fino all’apertura della fase congressuale, da svolgersi ogni tre anni. L’Assemblea nazionale termina il suo mandato all’inizio della fase congressuale. L’inizio della fase congressuale è determinato dalla Direzione con l’approvazione di uno specifico regolamento, che ne normi tempistiche e procedure.

· La Direzione nazionale odierna è composta da centoquaranta membri eletti dall’Assemblea nazionale, divisi tra le regioni tenendo conto dei principi di presenza in assemblea nazionale e dei voti assoluti conseguiti durante le primarie.

6. I principi della gestione finanziaria e la regolamentazione finanziaria dell’organizzazione giovanile sono normati da un apposito regolamento finanziario, della cui stesura è incaricato il tesoriere. Il regolamento finanziario deve essere approvato dalla direzione a maggioranza qualificata dei presenti.